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Condominio e Prevenzione Incendi Nuovi Adempimenti

Sono trascorsi quasi otto anni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, ovvero dal 7 ottobre 2011, con il quale si è ridisegnata la mappa delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fra cui quelle strettamente connesse agli edifici civili residenziali e che rientrano nel campo di interesse dell’amministratore condominiale. La sicurezza di edificio civile, autorimessa e centrale termica rientrano principalmente nel campo delle responsabilità in capo all’amministratore condominiale, e sono così individuate nel suddetto decreto presidenziale
voce 74. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (validità attestazione di conformità antincendio e C.P.I. anni 5):

  1. fino a 350 kW;
  2. oltre 350 kW e fino a 700 kW;
  3. oltre 700 kW.

voce 75. Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (validità attestazione di conformità antincendio e C.P.I. anni 5):

  1. autorimesse fino a 1.000 mq;
  2. autorimesse oltre 1.000q m e fino a 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1.000 mq;
  3. autorimesse oltre 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 mq; depositi di mezzi rotabili.

voce 77. Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (validità attestazione di conformità antincendio e C.P.I. anni 10):

  1. fino a 32 m;
  2. oltre 32 m e fino a 54 m;
  3. oltre 54 m.

Nel corso del tempo ne affronteremo specificatamente le problematiche tecniche e gestionali, nella presente nota informativa segnaliamo l’ultimo aggiornamento in materia di sicurezza antincendio che riguarda gli edifici civili: il D. M. Interno 25 gennaio 2019 – «Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», pubblicato sulla G.U. del 05/02/2019, n. 30 e che è entrato in vigore il 6 maggio 2019.
L’Allegato contenente la norma tecnica del suddetto decreto non viene modificato, così come le norme transitorie, tuttavia vengono inserite alcune varianti di notevole importanza che riguardano:

– aggiornamento procedure di deroga;
– obblighi inerenti maggiori misure tecniche di sicurezza;
– requisiti di sicurezza delle facciate degli edifici civili.

L’art. 9 – «Deroghe» viene aggiornato introducendo nuove modalità per le procedure di deroga che devono essere seguite in conformità ai disposti del D.P.R. n. 151/2011:
Viene introdotto l’art. 9 bis – «Gestione della sicurezza antincendio» che, in relazione all’altezza antincendi del fabbricato prescrive ulteriori misure tecniche, rispetto a quelle già contemplate, e gestionali. Dette misure sono valutate in base a livelli di prestazione individuati in base all’altezza antincendi del fabbricato determinata con i criteri del D.M. Interno n. 246/1987.
Ulteriore novità introdotta ai sensi dell’art. 2 del D.M. Interno 25/01/2019 e quella costituita dall’obbligo della valutazione sulla sicurezza antincendio delle facciate per gli edifici con altezza antincendio superiore a mt. 24,00. La normativa di riferimento in questo caso è costituita dalla Lettera Circolare Min. Interno del 15/04/2013, n.5043, recante – «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili».
L’attuazione di queste ultime disposizioni dovrà essere messa in atto in occasione di interventi eseguiti dopo 6 maggio 2019 e che comportano la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie complessiva maggiore del 50% di quella complessiva esistente.
E’ esclusa l’applicazione per gli edifici per i quali, alla data del 6 maggio 2019, siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011) o che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalla competente autorità (D.P.R. n. 380/2001, D.L.g.s n. 42/2004 per edifici vincolati, ecc.).
Come si può notare le problematiche da affrontare sono molte e non sempre di facile applicazione: nelle prossime note saranno trattate le tematiche relative al nuovo decreto sulle norme antincendio degli edifici civili, oltre a quelle che riguardano le altre attività che più spesso sono presenti nell’ambito condominiale: autorimesse e centrali termiche.

Gustavo Gherardi