Accedi

Hai dimenticato la password?

x
STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE GEOMETRI ITALIANI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 – Costituzione e Sede
LʼAssociazione, ha sede in Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma, è regolamentata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Carattere dellʼAssociazione
LʼAssociazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale: lo sviluppo degli amministratori in Italia e la valorizzazione della professione dellʼAmministratore Immobiliare. LʼAssociazione potrà partecipare, quale Socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi culturali e sociali, sia in Italia, sia allʼestero.

Art. 3 – Durata
La durata è a tempo illimitato, salvo scioglimento per provvedimento amministrativo o per delibera dellʼAssemblea, con il modo indicato dagli articoli 13 e 31.

Art. 4 – Scopi
LʼAssociazione si prefigge i seguenti scopi:

  • migliorare il livello culturale e professionale degli associati, tramite corsi dʼistruzione e formazione, di ricerche od altro e promuovere scambi culturali, iniziative editoriali;
  • valorizzare la professione dellʼamministratore immobiliare attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati;
  • costituire un elenco dei propri iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, presso tutti i soggetti che possono avere interesse a conoscere la realtà degli Amministratori Immobiliari;
  • promuovere lʼAssociazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri;
  • elevare la figura dellʼamministratore immobiliare sul modello degli altri paesi Europei favorendo lʼintegrazione nel contesto internazionale.

LʼAssociazione, nellʼambito delle sue finalità, può stipulare accordi di carattere  organizzativo e scientifico con Enti, Società, Organizzazioni e Associazioni Culturali affini, operanti in Italia e allʼestero. LʼAssociazione ha, inoltre, la possibilità di confederarsi con altre Associazioni, fondazioni, federazioni, ecc. operanti sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, che perseguano scopi similari. Le principali attività che lʼAssociazione intende svolgere sono le seguenti:

  • attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e tecniche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche;
  • attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati di studio e ricerca;
  • attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione degli atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche.

Art. 5 – Statuto e Regolamento 
LʼAssociazione è regolata dal presente Statuto Sociale e da un Regolamento Interno. Detto Regolamento Interno è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto allʼAssemblea dei Soci per lʼapprovazione.

TITOLO II – I SOCI

Art. 6 – Requisiti dei Soci
LʼAssociazione è costituita dalla totalità dei Soci, senza limitazione di numero, che si riuniscono periodicamente in Assemblea. I Soci possono essere: onorari, ordinari e sostenitori. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra persone distintesi per i loro meriti scientifici o culturali o per lʼapporto allʼAssociazione.
I Soci ordinari sono:

  • individuali (persone fisiche): iscritti o pensionati di un albo professionale dellʼarea tecnica o contabile;
  • Dipendenti di amministrazioni pubbliche o società pubbliche e private che si interessano dellʼarea tecnica di cui allʼoggetto sociale.
  • collettivi (persone giuridiche):
    • Collegi e Ordini Provinciali e Circondariali delle professioni tecniche o contabili;
    • Associazioni con scopi sociali similari a quelli dellʼAssociazione;
    • Società operanti nel campo dellʼamministrazione immobiliare;
    • Amministrazioni ed Enti Pubblici, Università, Istituti Tecnici e Fondazioni attinenti allo scopo sociale.

I Soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica designata dal socio medesimo. I Soci sostenitori sono: (persone fisiche e giuridiche):

  • sono tutti coloro che trovano significativo interesse nella materia;
  • possono partecipare alle attività organizzative;
  • non hanno diritto di voto;
  • Associazioni con scopi sociali similari a quelli dellʼAssociazione;
  • Amministrazioni ed Enti pubblici, Università, Istituti e Licei Tecnici e Fondazioni.

 Art. 7 – Ammissione dei Soci 
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo per lʼaccettazione, attraverso apposita modulistica predisposta dal consiglio direttivo. Per i Soci individuali, la domanda dʼiscrizione deve essere corredata da un curriculum comprendente i titoli posseduti e lʼattività professionale svolta. Al Socio sarà rilasciato il regolare attestato e/o tessera di iscrizione.

Art. 8 – Doveri dei Soci
Lʼammissione a Socio comporta lʼaccettazione dei seguenti obblighi sociali:

  • osservanza delle Regole statutarie e del Regolamento Integrativo;
  • rispetto delle Deliberazioni degli Organi Direttivi;
  •  impegno al versamento delle quote associative.

Le quote associative sono costituite da:

  • quota dʼiscrizione (una tantum)
  • quota associativa annuale
  • quota assicurativa per perdite pecuniarie annuale.

Gli importi relativi alla quota di iscrizione ed a quella annuale, per ciascuna Categoria di Soci, sono approvate dal Consiglio. I Soci onorari, sono esenti dal pagamento della quota associativa. Lʼappartenenza allʼAssociazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9 – Diritti dei Soci
I Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con i versamenti, hanno i seguenti diritti:

  • diritto al voto;
  • ricoprire cariche sociali;
  • ricevere le pubblicazioni curate dallʼAssociazione;
  • usufruire dei servizi messi a disposizione dallʼAssociazione;
  • partecipare, a condizioni agevolate, alle varie attività organizzate dallʼAssociazione.

I Soci sostenitori hanno diritto:

  • partecipare, a condizioni agevolate, alle varie attività organizzate dallʼAssociazione;
  • non hanno diritto al voto;
  • non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

  • per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, che diventano operanti amministrativamente dal 1° gennaio dellʼanno successivo;
  • per decadenza e, in altre parole, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta lʼammissione;
  • per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per condotta riprovevole, intendendo come tale quella condannata dal Codice Civile, o gravemente contraria agli interessi stabiliti dalle finalità statutarie;
  • per ritardato pagamento della quota associativa per oltre tre mesi dalla scadenza prevista per il rinnovo.

Il Socio sostenitore decade il 31/12 di ogni anno per il quale ha versato il contributo a sostegno dellʼAssociazione.

TITOLO III – ORGANI DIRETTIVI

Art. 11 – Organi dellʼAssociazione
Gli organi direttivi dellʼAssociazione sono costituiti da:

  • lʼAssemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Presidente e Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • il Tesoriere
  • Il Revisore
  • il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 12 – Partecipazione allʼAssemblea
Hanno diritto di partecipare allʼAssemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, i Soci iscritti nel libro dei Soci in regola con le quote sociali. LʼAssemblea viene convocata in via Ordinaria una volta lʼanno, entro il 30 giugno per lʼapprovazione del bilancio dellʼanno precedente, per lʼeventuale rinnovo delle cariche e per lʼapprovazione del bilancio preventivo dellʼanno in corso. LʼAssemblea può essere inoltre convocata, sia in sede Ordinaria, sia in sede Straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un quarto dei soci iscritti purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 13 – Compiti dellʼAssemblea
Ad essa competono le seguenti prerogative: in sede Ordinaria:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • discutere e deliberare sui bilanci annuali consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • approvare il programma dʼattività dellʼAssociazione proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede Straordinaria:

  • deliberare sullo scioglimento dellʼAssociazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede legale;
  • deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli iscritti.

Art. 14 – Convocazione 
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni di calendario, mediante invito indirizzato ai Soci, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo, quali posta ordinaria o raccomandata o PEC o e-mail o FAX, a cura del Presidente. Nei casi dʼurgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni di calendario. In seconda convocazione lʼAssemblea può essere costituita dopo unʼora dalla prima.

Art. 15 – Deliberazioni dellʼAssemblea
LʼAssemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. LʼAssemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci. LʼAssemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun Socio, in regola con il pagamento della quota associativa, può essere rappresentato in Assemblea da un altro Socio per delega. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci, oltre se stesso. LʼAssemblea è presieduta dal Presidente dellʼAssociazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di questi, da persona designata dallʼAssemblea. I verbali delle riunioni dellʼAssemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quello sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dellʼAssemblea fungendo questi da Segretario, sia per lʼAssemblea in sede Ordinaria che Straordinaria. LʼAssemblea Ordinaria e Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è lʼorgano di governo dellʼAssociazione. Esso è composto da sette membri eletti dallʼAssemblea e deve essere costituito da professionisti iscritti allʼalbo dei geometri e GL, solo se in regola con i versamenti delle quote sociali o i pagamenti in genere. Sono considerati eletti i Soci candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età nel rispetto della composizione di cui al primo comma. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e solo per lʼordinaria amministrazione, fino allʼAssemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Qualora un membro dovesse non partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificazione dovuta a cause di forza maggiore, lo stesso perderà la propria carica e il Consiglio Direttivo individuerà a maggioranza (il voto del Presidente vale doppio) un nuovo socio per la sostituzione. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di non più di due componenti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere allʼintegrazione per cooptazione tra i più votati.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • nominare i soci onorari;
  • deliberare sulle questioni riguardanti lʼattività dellʼAssociazione per lʼattuazione delle sue finalità e secondo le direttive dellʼAssemblea, prende direttamente, salvo convalida ove prevista, tutte le iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali, al potenziamento e al miglioramento dellʼAssociazione e allʼattuazione dei programmi dellʼattività;
  • amministrare i fondi dellʼAssociazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda lʼordinaria amministrazione;
  • deliberare sullʼadesione e partecipazione dellʼAssociazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali che interessano lʼattività dellʼAssociazione stessa disegnandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci;
  • procedere allʼinizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti dʼappartenenza di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • deliberare lʼespulsione di un Socio sentito il parere dei Probiviri;
  • predisporre i Bilanci Consuntivi e Preventivi da sottoporre allʼAssemblea;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • promuovere la costituzione del Centro Studi, individuandone compiti, funzioni ed obiettivi;
  • deliberare lʼaccettazione delle domande per lʼammissione di nuovi Soci;
  • fissare, lʼimporto delle quote dʼammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti, uno dei quali deve essere il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale la mozione per cui ha votato il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo, nellʼesercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte di Soci e non Soci, assegnare incarichi specifici a singoli Consiglieri, Soci e non Soci.

Art. 18 – Nomina delle cariche sociali
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, entro un mese dal proprio insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e, su proposta motivata, può deliberare la revoca degli stessi.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del segretario, o di almeno quattro membri del Consiglio stesso tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta allʼanno. Le riunioni possono essere tenute anche con sistemi informatici di teleconferenza e le deliberazioni hanno la stessa valenza delle riunioni di presenza. Lʼavviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario con PEC, o fax, o mail con 15 giorni dʼanticipo. In caso di particolare urgenza, può essere convocato almeno 2 giorni prima. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Probiviri ed esperti, interni od esterni allʼAssociazione; il diritto di voto rimane in ogni modo limitato ai sette membri elettivi del Consiglio. Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario ed il verbale sottoscritto dal Presidente.

PRESIDENTE

Art. 20 – Compiti del Presidente e Vicepresidente
Il Presidente:

  • Rappresenta lʼAssociazione a tutti gli effetti di fronte terzi ed in giudizio;
  • Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
  • Firma gli atti sociali che impegnano lʼAssociazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi;
  • Sovrintende, in particolare, allʼattuazione delle deliberazioni dellʼAssemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
  • Ha lʼobbligo di convocare, entro 60 giorni, lʼAssemblea generale dei Soci quando è richiesta da almeno il 30% (trenta percento), come indicato allʼarticolo 12.
  • Il Vicepresidente: collabora con il Presidente ed ha funzioni vicarie in caso di assenza dello stesso.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 21 – Compiti della Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva:

  • è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere;
  • coadiuva il Presidente per lʼattuazione del suo mandato, le sue decisioni devono ottenere lʼapprovazione del Consiglio Direttivo;
  • si riunisce su convocazione del Presidente;
  • deliberare lʼaccettazione delle domande per lʼammissione di nuovi Soci.

SEGRETARIO

Art. 22 – Compiti del Segretario
Il Segretario:

  • conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dellʼAssemblea anche in forma elettronica;
  • prepara e firma la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando si ravvisi lʼopportunità, gli uffici e Sedi Secondarie, degli atti dellʼAssociazione;
  • organizza, dirige e sorveglia le votazioni direttive o per referendum;
  • garantisce risposta alla posta cartacea e via mail;
  • in caso dʼassenza o dʼimpedimento è sostituito da altro Consigliere designato dal Presidente.

TESORIERE

Art. 23 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere:

  • attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, rilasciando o pretendendo ricevute e/ fatture pienamente liberatorie;
  • promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dellʼAssociazione;
  • redige e pubblica bilanci preventivi e consuntivi di gestione economica amministrativa;
  • effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali;
  • conserva i registri contabili.

In caso dʼassenze od impedimento, è sostituito dal Segretario o da persona nominata dal Presidente.

Art. 24 – Revisione dei Bilanci
La revisione dei bilanci viene affidata al Revisore incaricato dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, di cui due soci eletti nella prima Assemblea ordinaria successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo e un legale del Centro Studi individuato a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Spetta al Collegio dei Probiviri arbitrare le controversie sorte in seno allʼAssociazione anche in merito allʼinterpretazione dello Statuto e del Regolamento Integrativo, e rimettere le questioni al Consiglio Direttivo con un proprio parere. Spetta altresì al Collegio dei Probiviri esaminare le proposte dʼespulsione di un Socio, intraprendendo le azioni utili al chiarimento e rimettendo la decisione al Consiglio Direttivo con un proprio parere.

TITOLO IV – FINANZA E PATRIMONIO

Art. 26 – Entrate dellʼAssociazione
Le entrate dellʼAssociazione sono costituite:

  • dalla quota dʼiscrizione da versarsi allʼatto dellʼammissione allʼAssociazione nella misura fissata dallʼAssemblea Ordinaria;
  • dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dallʼAssemblea ordinaria per proposta del Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dallʼAssemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, Collegi ed Ordini professionali, Enti locali, istituti di credito ed Enti in genere;
  • da sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni o lasciti dʼassociati o di terzi:
  • da proventi per iniziative formative o inerenti allo scopo sociale.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

Art. 27 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto lʼanno solare. Il Socio dimissionario, che in ogni caso cessa di far parte dellʼAssociazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto lʼanno solare in corso.

Art. 28 – Diritti dei Soci al patrimonio sociale
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dellʼAssociazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 29 – Esercizi sociali
Lʼesercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Lʼamministrazione e la tenuta della contabilità dellʼAssociazione, sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, lʼAssemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dellʼAssemblea ad altre Associazioni aventi scopi Sociali simili allʼAssociazione.

Art. 31 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e dʼesecuzione del presente Statuto sono disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto allʼAssemblea dei Soci per lʼapprovazione.

Art. 32 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di Legge ed ai principi generali dellʼordinamento giuridico italiano

Regolamento interno A.G.I.A.I.

STATUTO SOCIALE

L’A.G.I.A.I (Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari), costituita con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani, (costituita da CNG e GL e CIPAGL) e con il coordinamento del Consiglio Direttivo… Leggi tutto

REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce alcuni aspetti relativi alla vita interna dell’associazione non specificatamente definita dallo Statuto. Il regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo… Leggi tutto

CODICE DEONTOLOGICO

Il presente codice di condotta definisce, ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs 20/2005 (“Codice del consumo”), il comportamento che i professionisti associati all’A.G.I.A.I. si impegnano a rispettare… Leggi tutto

PRESS

Nella sezione press del nostro sito trovi tutti gli aggiornamenti dal mondo A.G.I.A.I. Eventi realizzati, contenuti di settore, aggiornamenti sulle norme vigenti.     Leggi tutto