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Il Condominio deve risarcire il terzo che cade a causa del dislivello del tombino

Il condominio, nella sua qualità di custode, deve risarcire il terzo che cade a causa di un dislivello della copertura di un tombino presente all’interno dell’area condominiale ai sensi dell’articolo 2051 c.c.

Il condominio deve rispondere ai sensi dell’articolo 2051 c.c. “Danno cagionato da cose in custodia” nei confronti del terzo, che cade all’interno dell’area condominiale a causa di un dislivello del tombino realizzato nello stesso materiale del pavimento e non visibile anche a causa della sua collocazione sotto un porticato e quindi non perfettamente illuminato. Lo ha stabilito il tribunale di Milano nella sentenza n. 8338/2023.

La vicenda

Nella vicenda, una donna conviene in giudizio un condominio per far accertare la responsabilità di quest’ultimo e farlo condannare di conseguenza a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa a causa di una caduta. La donna, uscendo dall’appartamento della madre, cadeva rovinosamente a terra dopo aver inciampato in una sporgenza di diversi centimetri di un tombino, realizzato nello stesso materiale del pavimento condominiale.

Il condominio chiamava in causa la compagnia di assicurazione e chiedeva il rigetto della domanda attorea perché la donna non aveva dimostrato il nesso di causa tra la cosa in custodia e la caduta.

La decisione

Il tribunale adito accoglie invece la domanda della donna, ma accoglie anche la richiesta di manleva del condominio nei confronti della chiamata compagnia assicurativa.

Per l’autorità giudiziaria, il condominio è responsabile ai sensi dell’articolo 2051 c.c., che prevede la responsabilità da cose in custodia.

L’attrice ha provato la caduta a causa del dislivello di un lato del tombino realizzato nello stesso materiale del pavimento e quindi non visibile. Dal materiale fotografico prodotto si evince, infatti, chiaramente la presenza di un tombino “insidioso”, a causa dell’evidente dislivello di diversi centimetri rispetto al piano della pavimentazione.

Non reggono le contestazioni del condominio sulla visibilità del dislivello visto che la caduta si è verificata alle ore 14.00, in una zona esterna del condominio illuminata. Le foto rivelano la presenza del tombino sotto un porticato che conduce al cancello pedonale, in realtà non visibile perché non perfettamente illuminato dalla luce solare.

Scarica la sentenza 8338/2023 del Tribunale di Milano