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Bonus facciate: solo all’erede che ha la detenzione del bene

In caso di decesso dell’avente diritto, il bonus facciate può essere fruito dall’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 213/2023, rispondendo al quesito di un utente.

L’istante rappresentava che il padre dopo aver sostenuto spese per interventi di rifacimento della facciata dell’edificio di cui era proprietario, ammissibili alla detrazione del bonus facciate, nelle more, era deceduto, e non aveva potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente. Per cui, l’istante chiedeva se, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile, poteva esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus.

Le Entrate dopo aver ripercorso tutta la normativa in materia, affermano che l’art. 9 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, stabilisce che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Per cui, l’istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dai citati provvedimenti direttoriali”.

Scarica l’interpello n. 213/2023 dell’Agenzia delle Entrate