Il singolo condomino non può installare telecamere a tutela della sua proprietà se riprendono spazi comuni e registrano le conversazioni dei passanti
La pronuncia del Tribunale di Taranto del 19 giugno 2026 affronta il tema del bilanciamento tra le esigenze di sicurezza dei singoli proprietari e il diritto alla riservatezza degli altri residenti all’interno di un edificio in condominio.
Il giudice chiarisce che l’installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un privato cittadino costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali, e pertanto deve sottostare ai rigidi principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Il principio cardine stabilito dal tribunale individua una netta linea di demarcazione basata sull’angolo visuale delle riprese.
- Da un lato, l’installazione di una telecamera ad opera del singolo condomino è legittima e non richiede il preventivo consenso degli altri comproprietari se l’obiettivo è strettamente limitato a monitorare la soglia d’ingresso della propria abitazione privata, senza estendersi alle aree comuni o interferire nella sfera altrui.
- Dall’altro lato, se la telecamera include nella propria inquadratura anche una minima porzione degli spazi comuni (come scale, anditi, cortili o pianerottoli), tale condotta configura una violazione della privacy. In questo secondo scenario, la competenza esclusiva per l’installazione e la gestione dell’impianto è riservata all’assemblea condominiale, che deve deliberare per tutelare la sicurezza dell’intero edificio.
La vicenda
La controversia ha origine dal ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) presentato da una condomina, residente al secondo piano di un edificio condominiale. La ricorrente lamentava che la proprietaria del piano inferiore avesse installato sulla propria porta d’ingresso un dispositivo di videosorveglianza pervasivo. Secondo la tesi attorea, la telecamera non si limitava a monitorare l’accesso privato della resistente, ma era orientata per sorvegliare costantemente le scale e il pianerottolo comune, registrando persino l’audio delle conversazioni di chiunque transitasse. Tale situazione aveva ingenerato nella ricorrente un grave e persistente stato di ansia, compromettendo la serenità domestica.
Costituitasi in giudizio, la resistente si difendeva sostenendo che la telecamera fosse indispensabile per la propria sicurezza personale, avendo la funzione di monitorare due diverse porte d’ingresso e una veranda di sua proprietà. Pur ammettendo che il dispositivo riprendeva inevitabilmente anche le scale e il pianerottolo, la difesa argomentava che tali aree comuni non potessero considerarsi destinate allo svolgimento della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. In subordine, chiedeva quindi che fosse il giudice a determinare le corrette modalità di ripresa per rendere l’impianto legittimo.
La decisione
Il Tribunale di Taranto ha accolto quasi integralmente la domanda della ricorrente, ravvisando sia il fumus boni iuris (la palese violazione del diritto alla riservatezza) sia il periculum in mora, data la natura irreparabile del pregiudizio arrecato alla serenità e alla privacy della persona.
Il Giudice ha quindi ordinato alla resistente di non rimuovere l’impianto, ma di modificarlo radicalmente. L’inquadratura dovrà essere tassativamente limitata alla sola porta d’ingresso ad essa opposta, escludendo categoricamente dalle riprese le scale e il pianerottolo comune del primo piano. Il Giudice inoltre ha imposto l’obbligo di disattivare permanentemente ogni funzione di registrazione audio.
Scarica il provvedimento del 19 giugno 2026 del Tribunale di Taranto
