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Mediazione: l’amministratore deve essere autorizzato dall’assemblea

Per il tribunale di Roma l’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione solo previa delibera assembleare

di Marina Crisafi – Ai fini della mediazione, l’amministratore di condominio deve essere autorizzato dall’assemblea. È quanto ha sancito il Tribunale di Roma, con recente sentenza (n. 17024/2018), rigettando l’appello di un condominio avverso la decisione di improcedibilità della domanda di condanna di una condomina da parte del giudice di pace.

La vicenda

Nella vicenda, il Gdp di Roma aveva dichiarato improcedibile la domanda di condanna di una condomina al pagamento della somma di circa 2 mila euro, risultante a suo carico in forza del bilancio consuntivo approvato con delibera condominiale, giacché il condominio, pur invitato dal giudice, non aveva regolarmente attivato la procedura di mediazione obbligatoria a causa della mancata adozione da parte dell’assemblea della delibera di autorizzazione all’amministratore di parteciparvi.
Il condominio proponeva appello innanzi al tribunale di Roma lamentando che il giudice erroneamente aveva ritenuto che la domanda fosse sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria e per non aver considerato che il procedimento era stato regolarmente attivato e concluso negativamente.
Per il giudice capitolino, tuttavia, l’appello è infondato.

Condominio: per la mediazione serve l’autorizzazione dell’assemblea

La sentenza del giudice di prime cure, si legge, infatti, nella decisione, va condivisa sia laddove ha ritenuto la domanda proposta dal condominio sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria, sia sul punto della irregolarità del procedimento stesso, non avendo l’amministratore ricevuto alcuna specifica autorizzazione dell’assemblea a parteciparvi, poiché la relativa riunione era andata deserta per difetto del quorum.
Sul primo punto, osserva il tribunale, basta richiamare l’art. 71 quater, comma 1, disp. att. cod. civ., che definisce “controversie condominiali, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione obbligatoria, quelle in cui si discuta dell’applicazione della normativa in materia condominiale posta dal capo II, titolo VII del libro III del codice civile e dagli artt. 61 e seguenti delle disposizioni di attuazione, tra le quali certamente rientrano le liti in cui si controverta sulla debenza a carico dei condomini dei contributi per le spese relative alla gestione delle cose comuni, previsti specificatamente, tra gli altri, dagli artt. 1123 cod. civ. c 63 disp att.”, come, appunto, nel caso di specie.
Sotto il profilo dell’irregolarità ed infruttuosità della procedura di mediazione attivata dal condominio, invece, ai sensi del comma 3 della disposizione citata, precisa il giudice romano, “l’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione solo previa delibera assembleare, che nel caso di specie è mancata, avendo lo stesso dichiarato al mediatore, che per tale motivo ha chiuso la procedura senza sentire le parti e tentarne la conciliazione, che l’assemblea convocata a tal fine non si era potuta svolgere per difetto del quorum”.
Inutili, quindi, le doglianze del condominio, secondo cui, nella fattispecie, l’autorizzazione assembleare non fosse necessaria, in quanto l’amministratore ha una legittimazione autonoma ed “anzi il dovere di agire in giudizio nei confronti dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali”.
Per il tribunale, infatti, l’argomento è poco convincente, poiché “la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi (art. 1130, comma 1, n. 3, cod. civ. e art. 63 disp. att.) dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, richiedendo espressamente in quest’ultimo caso la delibera dell’assemblea”. Una diversità di disciplina, conclude il giudice rigettando l’appello, “che trova chiaramente la sua ragion d’essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione e quindi nell’esigenza di potenziare la finalità di composizione della controversia connaturata alla procedura di mediazione”.

Vai alla sentenza n. 17024/2018 del Tribunale di Roma