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Dissuasori contro i Parcheggi Selvaggi in Condominio: basta la Scia

Per il Tar Campania, il condominio può installare i dissuasori contro i parcheggi selvaggi in regime di Scia

Contro i parcheggi selvaggi, il condominio può installare i dissuasori in regime di Scia. Non si tratta, infatti, di opere che incidono sull’assetto urbanistico, laddove rimovibili e privi di opere murarie. È quanto si ricava dalla recente sentenza n. 1255/2019, con cui il Tar Campania ha annullato il provvedimento di demolizione da parte di un comune dei dissuasori posizionati da un condominio al fine di delimitare un’area di parcheggio.

La vicenda

Un condominio di San Giorgio a Cremano installava 10 paletti dissuasori di un metro di altezza e di 10 cm di diametro ciascuno, al fine di preservare l’area condominiale dalla sosta selvaggia. Ma la polizia municipale ne contestava la realizzazione e, dopo il sopralluogo, il comune ne ordinava la demolizione.
Il condominio non ci sta e propone ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento. In particolare, lamentando l’assenza di adeguata attività istruttoria, giacché l’amministrazione non aveva preliminarmente verificato l’esigua consistenza delle opere realizzate, finalizzate al solo scopo di limitare la sosta selvaggia ed il deposito dell’immondizia senza regole, e sostenendo che per la realizzazione dei paletti in questione non sarebbe necessaria alcuna abilitazione edilizia non comportando alcuna modificazione del territorio.
Il comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso, ma il Tar ha dato ragione alla compagine condominiale.

Dissuasori parcheggi con Scia

Anzitutto, rammenta il giudice amministrativo, è vero che l’intervento effettuato non ricade tra le attività cosiddette “libere”, tuttavia, nel caso di specie, non è assolutamente in discussione un’ipotesi di trasformazione edilizio-urbanistica o di alterazione permanente dell’assetto del territorio, o, ancora, di nuova costruzione, tale da esigere il previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10
Dpr 380/2001.
Deve, quindi, ritenersi, come già affermato in altre occasioni dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 3554/2015), che la realizzazione dei paletti dissuasori da parte del condominio “ricada nel campo di applicazione dell’art. 22 del Dpr n. 380/2001, in tema di SCIA”.
D’altronde, i paletti apposti dal condominio non solo risultavano distanziati in modo tale da consentire un facile accesso pedonale all’area, ma erano anche rimovibili in modo agevole e quindi inidonei a incidere sull’assetto edilizio del territorio. Né tantomeno, avevano alcuna incidenza negativa sul paesaggio come addotto nel gravato provvedimento.
Per cui, l’intervento semmai doveva farsi rientrare nella fattispecie dell’inserimento di elementi accessori di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del T.U. n. 380/2001, portando, in assenza di titolo, alla sanzione pecuniaria ex art. 37.
Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Vai alla sentenza n.01255/2019 del Tar della Campania