Accedi

Hai dimenticato la password?

x

Videosorveglianza in condominio: conservazione delle immagini e furto

Nel condominio dotato di un impianto di sorveglianza in grado di conservare le immagini, tale conservazione ha una durata limitata al tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite. Per cui, in caso di furto nell’edificio condominiale, l’interessato deve prontamente attivarsi a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e non può pretendere che l’amministratore sia ritenuto responsabile se a distanza di tempo non sia in grado di mettere a disposizione le immagini riprese dalla videocamera. Sono le conclusioni che si traggono dalla sentenza del tribunale di Roma n. 5998/2023 che ha deciso una vicenda particolare ma che può interessare diverse realtà condominiali.

Nel caso di specie, il condomino aveva subito un furto di corrispondenza ma non si era attivato in concreto al fine di garantire la conservazione – in vista dell’attivazione di un procedimento penale – delle immagini acquisite dalla videocamera e aveva formalizzato la denuncia di sottrazione a distanza di oltre un mese dai fatti. Per cui, secondo il tribunale nulla poteva pretendere a titolo di responsabilità dall’amministratore.

Infatti, il giudice capitolino rigettando le sue richieste, ha rilevato che, “con specifico riguardo alla durata della conservazione delle immagini, il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 ha testualmente stabilito (art.3.4.) che ‘Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l´eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione” fatte salve speciali esigenze giustificabili solo in casi eccezionali.

Per cui, l’amministratore, quale responsabile del trattamento e della conservazione delle immagini, non aveva la possibilità di mettere le riprese a disposizione dell’autorità giudiziaria essendosi il condomino attivato ad oltre un mese di distanza da fatti che assumeva essere stati commessi.

Scarica la sentenza n. 5998/2023 del Tribunale di Roma