Accedi

Hai dimenticato la password?

x

Ok al Superbonus 110% per il condominio minimo

Il cosiddetto “condominio minimo” non è tenuto a richiedere il codice fiscale e può accedere più facilmente al Superbonus 110%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello di un contribuente (risposta n. 196/2021).

In presenza di un “condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, hanno precisato dal fisco, “risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini)”.

Per cui al fine di beneficiare del Superbonus 110% per i lavori realizzati sulle parti comuni, “i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale”.

Ai fini della fruizione del beneficio, pertanto, chiariscono le Entrate, “può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti”, fermo restando che il contribuente è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Vai alla risposta 196/2021 dell’Agenzia delle Entrate