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Come si ripartiscono le spese delle pensiline in condominio?

Per la Cassazione le spese delle pensiline che hanno la funzione di proteggere la facciata dell’edificio gravano su tutti i condomini

Come si dividono le spese delle pensiline in condominio? A questa domanda ha risposto la Cassazione, con la recente ordinanza n. 6010/2019 risolvendo una controversia insorta a seguito dell’approvazione della delibera condominiale che aveva approvato la realizzazione di tre pensiline nello stabile condominiale, ripartendo i costi tra tutti i condomini.

La vicenda

Nello specifico, la delibera aveva posto il 50% della spesa a carico dei proprietari dell’ultimo piano e la rimanente quota a carico di tutti gli altri condomini.
Ma alcuni proprietari non ci stanno e impugnano il provvedimento, lamentando che le opere non potevano considerarsi comuni e che la spesa andava posta soltanto a carico dei condomini che beneficiavano in via esclusiva delle pensiline.
Per i giudici di merito, tuttavia, hanno torto, poiché le pensiline servivano da protezione all’intera facciata e quindi consideravano legittima la delibera.
Veniva, quindi, adito il Palazzaccio.
Ma anche dalla Cassazione rispondono picche.

Spese pensiline a carico di tutti i condomini

Per i giudici di piazza Cavour, infatti, la sentenza d’appello ha stabilito con accertamento in fatto, che “le pensiline avevano la funzione di proteggere la facciata condominiale e non i soli balconi di proprietà esclusiva, garantendo l’integrità e la conservazione dell’intero edificio, ponendolo al riparo dagli agenti atmosferici” e, quindi, del tutto correttamente e con motivazione logica ed esente da contraddizioni, affermano richiamando i principi dell’art. 1117 c.c., “ha ritenuto che la spesa dovesse gravare su tutti i condomini”.
Né tantomeno l’assemblea poteva ripartire la spesa derogando a quanto prescritto dall’art. 1123 c.c., comma 2, proseguono gli Ermellini, poiché la legittimità delle decisioni assembleari è “subordinata all’osservanza del criterio che tenga conto dell’utilità che ciascuno dei condomini possa trarre dalla cosa comune, come risultante all’esito di una verifica da compiere in concreto (Cass. 5458/1986)”.
Per cui il ricorso è respinto e i condomini condannati al pagamento delle spese processuali.

Vai all’ordinanza n.6010/2019 della II sezione Civile della Corte di Cassazione