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Non è in conflitto di interessi l’amministratore che vota per gli assenti

Per la Cassazione, il voto rappresenta la volontà dei soggetti rappresentati e l’eventuale vizio in ogni caso comporta annullabilità e non nullità della delibera

L’amministratore di condominio può votare per gli assenti all’assemblea senza che vi sia conflitto di interessi. E in ogni caso, spetterebbe ai soggetti rappresentati far emergere che quella espressa dall’amministratore non è la loro volontà. L’eventuale vizio, poi, comporterebbe l’annullabilità e non la nullità della delibera. È quanto si desume dalla sentenza della seconda sezione civile della Cassazione (n. 1662/2019) che ha respinto il ricorso di una coppia di condomini nei confronti del condominio.

La vicenda

I due coniugi avevano impugnato le delibere assunte dall’assemblea, chiedendone la nullità per l’irregolare costituzione e l’illegittimo computo dei voti, contestando il fatto che l’amministratore avesse votato anche per condomini assenti con deleghe non valide. In particolare, rilevavano situazione di conflitto d’interessi in capo all’amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condomini assenti.
Il giudice di primo grado rilevava la tardività dell’impugnazione e affermava, in ogni caso, che i vizi lamentati avrebbero potuto portare all’annullabilità e non alla nullità dei provvedimenti. La decisione veniva confermata in appello.
La coppia adiva, quindi, la Cassazione, la quale però rigettava il ricorso e confermava la sentenza di secondo grado.

L’amministratore può votare per gli assenti

Per gli Ermellini, la corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione circa la natura dell’invalidità delle delibere concludendo motivatamente per l’annullamento e, non già, per la nullità, come, del resto, ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU n. 4806/2005), perché la lesione riguardava la regolarità della costituzione dell’assemblea e della votazione.
Quanto al denunciato conflitto di interessi dell’amministratore in relazione al voto espresso anche per i condomini assenti, spiegano dal Palazzaccio, tale situazione “si configura propriamente quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, curi interesse proprio invece di quello del suo mandante” e non, come avvenuto nel caso di specie, allorquando l’amministratore esprima il voto per i condomini assenti, non palesando la propria volontà, ma facendosi “portatore di volontà altrui”.
Di conseguenza “il conflitto d’interesse appare configurarsi soltanto se l’amministratore – non abbia – ad esprimere esattamente la volontà lui demandata dal mandante”, il quale peraltro è l’unico che potrà lamentarsi e non già l’estraneo al rapporto.
Ne consegue, hanno concluso i giudici di piazza Cavour, che o viene dedotto e comprovato che l’amministratore ha espletato in assemblea, quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti ovvero espresso voto in difformità rispetto alla volontà lui affidata dal delegante, oppure il conflitto d’interesse con l’ente condominiale deve essere individuato in capo al condomino rappresentato. Ad ogni modo, in entrambe le situazioni concrete “si realizza mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino”.

Vai alla sentenza n.1662/2019 della II sezione Civile della Corte di Cassazione