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Legittima la delibera che dispone di installare l’ascensore in assenza di condòmini disabili

Per il tribunale di Genova è legittima la delibera che autorizza l’installazione di un ascensore, anche se non ci sono condòmini disabili

La delibera che dispone l’eliminazione delle barriere architettoniche è legittima anche se nel condominio non risiedono soggetti portatori di handicap. Lo ha affermato il Tribunale di Genova nella sentenza n. 2570/2023.

La vicenda

Alcuni condòmini impugnano una delibera assembleare, che ha disposto l’installazione di un ascensore, perchè nella stessa non è riportato il nome del condòmino disabile richiedente. I condòmini denunciano inoltre la mancata produzione della certificazione medica attestante l’invalidità grave e permanente, necessario per realizzare le opere deliberate. Per i condòmini impugnanti la delibera è inficiata dalla mancanza dei presupposti necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche, che comportano la modifica di diverse aree comuni dell’edificio con ripercussioni sul rispetto della normativa antincendio, sul decoro e sul valore dell’edificio, che ne risulterebbe deprezzato. I condòmini impugnano quindi la delibera, chiedendo che la stessa venga dichiarata nulla o annullabile.

La decisione

Il Tribunale rigetta le istanze dei condòmini attori ricordando che la legge n. 13/1989 è stata emanata per favorire il superamento delle barriere architettoniche e consentire ai soggetti con problemi di salute (che non devono appartenere necessariamente alla categoria dei portatori di handicap come sancito dalla Corte Cost. n. 167/1999) una vita di relazione, che si realizza anche con il libero accesso a tutti gli edifici.

Non è necessario che il disabile sia proprietario di una unità immobiliare affinché gli venga riconosciuto il diritto di accesso e di frequentazione di ogni edificio. Il volersi recare semplicemente a trovare un parente o un amico nel suo alloggio è ragione sufficiente per demolire le barriere architettoniche esistenti. La legge n. 13/1989, che prevede e regolamenta il diritto alla eliminazione delle barriere architettoniche, esprime il granitico principio costituzionale di solidarietà sociale, che vale anche all’interno dei condomini.

Il Tribunale ricorda inoltre che l’art. 78 del DPR 380/2001, con l’obiettivo di favorire l’adozione di delibere assembleari favorevoli a superare le barriere architettoniche, derogando al comma 1 dell’art. 1120 c.c sulle innovazioni dispone: “gli interventi sulle parti comuni finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alla realizzazione di percorsi attrezzati ed all’installazione di dispositivi di segnalazione per i non vedenti, fermo restando il quorum costitutivo della prima e della seconda convocazione, possono essere adottati dalla assemblea condominiale, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze favorevoli di cui all’art. 1136 secondo e terzo comma cod. civ.”.

Il Tribunale, per completezza, fa presente comunque che dall’espletata CTU è emerso che l’installazione dell’ascensore non avrebbe prodotto nessuno degli effetti negativi denunciati dai condòmini impugnanti e che il condòmino richiedente, invalido all’85% era affetto dal morbo di Parkinson.

Scarica la sentenza n. 2570/2023 del Tribunale di Genova