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La novità per i condomini come cambia la mediazione dopo la Riforma Cartabia

Sappiamo che la mediazione è una procedura stragiudiziale volta a risolvere le controversie anche in materia condominiale, particolarmente efficace per gestire i conflitti e le liti in modo efficiente e meno formale rispetto al tradizionale procedimento giudiziario. Come ci spiega l’avvocato Massimiliano Barbero, nella foto, la recente riforma del processo civile, introdotta dal D.lgs 149/2022 e modificata dal PNRR, ha rivoluzionato il panorama delle mediazioni condominiali in Italia: un punto di svolta significativo. Il D.lgs 149/2022 definisce nel dettaglio le controversie condominiali soggette a mediazione. Nello specifico, si fa riferimento a situazioni in cui le regole e le norme previste dal Codice Civile o dalle sue disposizioni attuative non sono state rispettate o sono state applicate in modo scorretto. Tra le principali controversie abbiamo: conflitti sulla gestione delle parti comuni; disaccordi su decisioni prese in assemblea; problemi relativi alla ripartizione delle spese condominiali; o altre questioni legate alla vita condominiale.

Avv. Barbero Centro Studi AGIAI
Avv. Barbero Centro Studi AGIAI

Negli obiettivi del Legislatore la procedura di mediazione assume quindi la caratteristica di essere diventata un passaggio obbligatorio, al fine di ridurre il carico pendente nelle aule dei tribunali, ipotizzando concretamente di risolvere il conflitto in via stragiudiziale. Secondo la Riforma Cartabia, l’amministratore è ora legittimato a iniziare, aderire e partecipare alle procedure di mediazione senza la necessità di una delibera assembleare. E’ doveroso sottolineare che in ogni caso, il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore, debbano essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

L’amministratore di condominio può ora da solo decidere di attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, informando di tale decisione l’assemblea solo nella fase conclusiva della mediazione stessa. Se, dunque, prima spettava all’assemblea di condominio decidere se intraprendere o aderire ad una procedura di mediazione, e l’amministratore una volta ricevuta la notifica dell’invito ad aderire alla procedura di mediazione, doveva convocare l’assemblea, con le ultime novità approvate, quest’ultimo assume pieno potere di aderire alla mediazione senza obbligo di convocazione preventivamente l’assemblea. Sulla scorta di quando esposto, ricordiamo anche che la durata della procedura di mediazione è di soli tre mesi, prorogabili di ulteriori tre, inoltre gli Organismi di Mediazione Autorizzati, hanno recentemente adeguato le tariffe per l’introduzione dei procedimenti di conciliazione, ed ora i costi minimi non sono più obbligatori per la sola fase introduttiva ma occorre versare anche i costi per il primo incontro. Il centro Studi Agiai resta in ogni caso a disposizione per ogni opportuno chiarimento.

I CONSIGLI DEL CENTRO STUDI AGIAI

La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 25 Marzo 2024