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La lotteria dei bonus edilizi ecco come accedere ai fondi

Come ci illustra l’architetto Gustavo Gherardi del Centro Studi Agiai (nella foto), sancita la fine dello stato di emergenza Covid, siamo nuovamente precipitati in un ulteriore periodo di allerta: il caos derivante dalla situazione dei lavori condominiali eseguiti con la prospettiva di usufruire del bonus per l’edilizia, o in corso di esecuzione o bloccati con varie motivazioni. Detti finanziamenti sono erogati a precise condizioni fra le quali quelle della “regolarità edilizia” del fabbricato almeno per le parti oggetto di agevolazione. Al termine delle opere gli interventi devono essere “asseverati” da tecnico abilitato. L’amministratore deve verificare le condizioni tecniche – costruttive delle parti comuni oggetto di miglioria beneficiarie di incentivo, affinché siano mantenute inalterate nel tempo da parte del condominio. Fra queste rientrano le facciate degli edifici civili in ottemperanza agli obblighi del D.M. Interno 25 gennaio 2019, art. 2.

L’architetto Gustavo Gherardi, consulente Agiai

Dette disposizioni si applicano ai fabbricati di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019) comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle stesse. Le facciate oggetto di modifica per usufruire degli incentivi debbono rispettare tutti i requisiti di legge, compresi quelli antincendio. Il suddetto decreto, inoltre, ha introdotto l’obbligo della redazione del Piano di Gestione Sicurezza Antincendio (G.S.A.) per tutti gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio maggiore o uguale a metri dodici, anche se non soggetti ai controlli antincendio. Detto documento deve tenere conto anche della presenza di eventuali centrali termiche e/o di autorimesse pertinenziali.

Le misure da adottare, o Livelli di Protezione (LP), sono valutate in relazione all’altezza antincendio dell’edificio: da LP0 a LP3, e devono essere rispettate dai soggetti interessati: condomini, residenti, eventuali visitatori, ecc. Quando nella volumetria del fabbricato vi sono altre attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. L’avvenuta redazione del Piano di G.S.A., e connesse opere di adeguamento, deve essere comunicata al Comando provinciale dei vigili del fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio o del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) di attività presenti nel fabbricato soggette ai controlli antincendio. Diversamente il documento, debitamente redatto e sottoscritto dall’amministratore e/o dal responsabile antincendio, dovrà essere sempre disponibile in occasione di ispezione da parte degli Enti di controllo preposti

L’ARCHITETTO GHERARDI DEL CENTRO STUDI AGIAI

La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 28 Marzo 2023