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Dichiarazione dei redditi 2022 gestire Bonus e Superbonus

Come ci racconta il Dott. Alberto Ribaldone Dottore Commercialista in Torino Esperto Agiai ( nella foto ), il Decreto Legge 157/2021 del 11 Novembre 2021, successivamente abrogato ed assorbito dalla Legge di Bilancio 2022, ha introdotto l’obbligo, per tutti i bonus edilizi, di acquisizione dell’attestazione di congruità delle spese sostenute e dell’apposizione del Visto di Conformità al fine di contrastare le frodi fiscali.
Visto di Conformità. È un’attestazione che comprova la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione rispetto alla documentazione prodotta dal contribuente. Nel caso di bonus edilizi, il Visto di Conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Si tratta di un mero controllo formale documentale che non entra nel merito delle asseverazioni ed attestazioni tecniche rilasciate dagli altri professionisti abilitati.

Dott. Alberto Ribaldone Esperto Agiai

Il Visto di Conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato (Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Periti ed Esperti iscritti al relativo albo in possesso di laurea in economia o giurisprudenza) oppure dai RAF o dai CAF. Per gli interventi Superbonus è sempre richiesto, ad eccezione dei casi in cui la dichiarazione venga presentata tramite la precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (anche in caso di modifica della stessa), o venga inviata tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, oppure se già presente un Visto che copre l’intera dichiarazione.

Il DL. 157/2021 ha introdotto l’obbligo di apporre il Visto, non solo sugli interventi c.d. Superbonus, ma anche su quelli relativi a bonus edilizi “minori”, qualora si decida di optare per la cessione della detrazione oppure di usufruire dello sconto in fattura.
Se per tali interventi si opta per la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, non vi è alcun obbligo di Visto, fermo restando la normativa vigente in materia di utilizzo di crediti superiori ad € 5.000,00. In presenza di interventi di edilizia libera di importo inferiore ad € 10.000,00 non è necessario apporre il Visto. Tale deroga non è mai applicabile in caso di interventi c.d. “Bonus Facciate”.
Attestazione congruità delle spese. Ai fini dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura è richiesto che venga rilasciata da un tecnico abilitato sulla base dei prezzari individuati dal Decreto 6 Agosto 2020 e sui valori massimi stabiliti dall’Allegato A del Decreto MiTE 14 Febbraio 2022. Per gli interventi di risparmio energetico l’attestazione di congruità deve essere rilasciata per ogni SAL o al termine dei lavori.

LE PRECISAZIONI DI AGIAI SUL VISTO DI CONFORMITÀ

La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 29 Maggio 2023