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Bonus edilizi, nuove regole attenti all’attestazione SOA

Come ci spiega l’ avvocato Massimiliano Barbero del Centro Studi Agiai (nella foto), dal I° gennaio 2023 l’attestazione SOA diverrà necessaria per l’esecuzione di lavori edili il cui importo supera i 516 mila euro, anche per opere private che possono beneficiare dei vari incentivi fiscali. E interesserà anche tutti gli interventi sulle facciate, con i bonus ormai ridotti al 60% e con scadenza alla fine del 2022.

Saranno interessati tutti i cantieri, il cui valore predetto delle opere sarà oggetto di cessione credito o sconto in fattura. Merita sottolineare che la qualificazione SOA presuppone una corposa aderenza da parte delle imprese ai requisiti richiesti per tra i quali l’essere in regola con i versamenti previdenziali, contributivi e con le norme che disciplinano le infiltrazioni mafiose.

Le frodi in ambito di bonus edilizi hanno sfiorato nel mese di giugno 2022 l’ammontare complessivo di 5,6 miliardi di euro, in maggioranza relativi ai bonus facciate. Ad oggi non si conoscono le azioni che verranno intraprese per arginare quanto accaduto, salvo prevedere una responsabilità anche in capo ai committenti dei lavori.

Avv. Barbero Centro Studi AGIAI
Avv. Barbero Centro Studi AGIAI

Per contro la maggior attenzione del governo, il quale dal 12 novembre scorso è intervenuto ben cinque volte a partire con il decreto Antifrodi 8 Dl (157/2021), ha rallentato considerevolmente l’indebita cessione di crediti illecitamente monetizzati. L’introduzione del meccanismo SOA nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie interessate dai bonus fiscali, impone alle imprese di comprovare la propria capacità di eseguire e realizzare opere di un certo valore economico.

La norma prevede un periodo di transizione: potranno sottoscrivere i contratti di appalto, sempre per opere superiori a 516.000 euro, le imprese che entro il giugno 2023 abbiano solo fatto richiesta dell’attestazione SOA; dal I° luglio 2023 dovranno comunque averla ottenuta.

Da ultimo ed al fine di limitare la cosiddetta “culpa in eligendo” in capo agli amministratori, che, come ci ricorda in varie pronunce la Suprema Corte, sussiste ogni qual volta gli amministratori scelgano l’impresa esecutrice, questi ultimi dovranno previamente accertare che la società prescelta abbia le certificazioni richieste. Qualora invece la scelta dell’impresa venga presa in delibera condominiale, nel predetto verbale dovranno necessariamente essere indice le attestazioni in capo alla ditta esecutrice.

A completamento degli oneri e del nuovo ruolo al quale sono chiamati gli amministratori, ricordiamo anche che dal 27 maggio scorso è scattata l’obbligatorietà (sempre per le opere il cui corrispettivo sarà oggetto di bonus fiscali) di indicare e inserire nei contratti e nelle fatture, il riferimento al Ccnl applicato dalle imprese che eseguono i lavori per un importo complessivo superiore a 70 mila euro.

Questi cambi di passo, suggeriscono pertanto una sempre maggiore formazione in capo ai soggetti preposti nei vari ruoli della filiera.

AGIAI, Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari

La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 27 Giugno 2022