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Il cappotto termico va pagato anche dai proprietari dell’interrato

«Con la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 10371/2021 è stato affrontato il tema del criterio di ripartizione della spesa sostenuta per la realizzazione del “cappotto termico”». Ad approfondire questo tema è l’avvocato Davide Rocca (nella foto) del Centro Studi AGIAI.Avv. Davide Rocca Centro Studi AGIAI «I proprietari di locali posti al piano interrato, dove, il cappotto non può essere installato, contestavano di dover concorrere alla spesa. La Corte ha in primo luogo escluso che quest’opera possa essere considerata innovazione “gravosa o voluttuaria”. Sappiamo che l’art. 1121 c.c. prevede, qualora la nuova opera sia suscettibile di utilizzazione separata (come l’ascensore) che i condomini che non intendano trarne vantaggio possano essere esonerati dalla spesa. Qualora l’utilizzazione separata non sia possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne per intero la spesa. Ma che la spesa per l’installazione del cappotto non abbia carattere voluttuario è intuitivo. La “gravosità” è stata invece esclusa sulla base della considerazione che i lavori di coibentazione permettono un

risparmio energetico che compensa l’investimento iniziale e producono costi parzialmente detraibili fiscalmente. Il cuore del ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione sta nel fatto per cui la realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell’edificio, in quanto volto a migliorarne la complessiva efficienza energetica, non dà luogo ad opera suscettibile di utilizzazione separata, “né, una volta eseguita, configura cosa destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell’intero fabbricato”, con il che si esclude che la spesa possa essere ripartita in proporzione all’uso o sia a carico dei soli condomini che ne traggono utilità.
Quindi, il “cappotto” non è considerato opera destinata all’utilità o al servizio esclusivo dei titolari di unità immobiliari della parte non interrata, in quanto le opere finalizzate alla coibentazione del fabbricato e alla protezione da agenti termici vanno considerate interventi per il vantaggio comune e goduti dall’intera collettività condominiale, con la conseguenza che la spesa va ripartita, in base ai millesimi di proprietà fra tutti, inclusi i proprietari del piano interrato».
Un nuovo corso di aggiornamento
Si è concluso il corso di

aggiornamento per amministratori organizzato dall’AGIAI e da Torino Formazione. L’esame finale si è svolto presso la Società Arrighi Ascensori. Grande ospitalità e ottima organizzazione. Il successo ha spinto l’AGIAI a proporre un nuovo corso: le lezioni, sempre online e a cadenza settimanale, inizieranno giovedì 23 settembre. «È gratificante riscontrare il consenso dei nostri soci – ha detto il Presidente AGIAI Tommaso Mongiovì -. Il nostro intento è creare coesione e offrire servizi utili, soprattutto in un momento intenso per il settore immobiliare.

Corso di formazione Amministratori di Condominio AGIAI consegna dell'attestato

Ci ha fatto molto piacere ricevere apprezzamenti e ripetiamo volentieri l’evento, gratuito per i nostri soci, grazie al supporto delle aziende che ci sostengono: Bessone Impianti, impianti di riscaldamento; TS Costruzioni, impresa edile; DTS, fornitura gas ed energia elettrica; Pulimac 3, disinfestazioni e sanificazioni; Arrighi, installazione e manutenzione ascensori». Per info sul nuovo corso: comunicazione@agiai.com

AGIAI, Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari

La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 28 Giugno 2021