Dai dossier dell’ANCE, si è avuto riscontro che solo nel secondo semestre 2021 sono state costituite circa 11.500 nuove imprese nel settore edile, le Sancita la fine dello stato di emergenza COVID, tutti gli atti di prevenzione incendi (certificati, permessi, ecc.), scaduti dal 1 agosto 2020 fino al 31 marzo 2022, riprendono il proprio percorso, compresi i provvedimenti sanzionatori, a partire dal 30 giugno 2022. Fra questi quelli attinenti gli edifici civili con altezza antincendio superiore a mt. 24, condominiali e non, soggetti ai controlli dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, gli impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a kW 116 e le autorimesse pubbliche e private, di superficie complessiva coperta superiore a mq. 300. Come ci spiega l’Architetto Gustavo Gherardi, nella foto, consulente di Agiai, il D. M. Interno 25 gennaio 2019, inerente gli edifici civili entrato in vigore il 6 maggio 2019, contiene novità importanti: obblighi inerenti misure tecniche di sicurezza, misure gestionali e requisiti di sicurezza delle facciate.
Gli obblighi di «Gestione della sicurezza antincendio», funzionali all’altezza antincendi del fabbricato, contemplano ulteriori misure tecniche e gestionali rispetto a quelle già in vigore.
Il decreto individua diversi Livelli di Protezione (LP) per ogni tipologia di fabbricato e relativa altezza antincendio (da LP0 a LP3), prescrive l’esecuzione di alcune opere di adeguamento e, soprattutto, coinvolge direttamente i soggetti operanti e/o presenti nell’ambito dell’edificio: amministratore, condomini, residenti, ecc.
Le disposizioni sulla Gestione della sicurezza antincendio sono estese a tutti gli edifici civili (condominiali e non) con altezza antincendio da mt. 12 fino a mt. 24 anche se non soggetti ai controlli periodici antincendio. L’introduzione degli obblighi è graduata nel corso del tempo a partire dal 6 maggio 2019, entrata in vigore del disposto normativo, fatte salve le proroghe o sospensioni sopra citate: a) due anni per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; b) un anno per le restanti disposizioni.
L’avvenuto adeguamento deve essere comunicato al Comando provinciale dei vigili del fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio o del C.P.I. Per fabbricati di altezza antincendio minore di mt. 24, si dovrà procedere in occasione del rinnovo periodico della centrale termica e/o dell’autorimessa, se presenti e soggette ai controlli periodici antincendio. Diversamente il documento, debitamente redatto e sottoscritto da amministratore e/o responsabile antincendio, dovrà essere sempre disponibile in occasione di ispezione da parte degli Enti di controllo preposti.
Per edifici civili, impianti di produzione calore e autorimesse non soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco, sono in vigore specifiche norme tecniche antincendio che devono essere, in ogni caso, tassativamente rispettate a cura del responsabile del fabbricato, amministratore o proprietario.
AGIAI, Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari
La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 25 Aprile 2022