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Il rischio fulmine negli edifici residenziali

Il fulmine è un fenomeno di origine atmosferica costituito da scariche elettriche tra le nuvole ed il suolo (o viceversa) determinate dal forte movimento ed accumulo di cariche elettriche.
Al fulmine è associato il transito di una corrente elettrica molto intensa…

(in genere di alcune decine o centinaia di migliaia di ampere) tale da poter determinare danni di varia natura alle strutture ed agli impianti in essa contenuti con conseguenti rischi anche per le persone.
Nel caso di strutture residenziali gli effetti tipici di un fulmine comprendono:

– scarica disruptiva nelle installazioni elettriche, incendio e danni materiali;
– danneggiamento, solitamente limitato agli oggetti esposti all’impatto o al fluire della corrente di fulmine;
– guasto agli apparechi ed agli impianti elettrici ed elettronici.

La protezione contro le scariche atmosferiche rientra tra i vari ambiti di competenza del settore elettrico.

Dal punto di vista normativo il rischio connesso al fulmine è oggetto della Norma CEI EN 62305 – “Protezione contro i fulmini” che dal 2006 ha sostituito la precedente Norma CEI 81-4.
La Norma presenta un metodo per la “valutazione del rischio di fulminazione” per una specifica struttura consentendo di determinare, sulla base delle sue caratteristiche, l’entità del rischio.

Senza entrare in dettagli, la Norma tiene conto di quattro diverse tipologie di rischio:

– Rischio di tipo 1: Perdita di vite umane
– Rischio di tipo 2: Perdita di un servizio pubblico essenziale
– Rischio di tipo 3: Perdita di patrimonio culturale insostituibile
– Rischio di tipo 4: Danni materiali (economici).

Nel valutare le varie tipologie di rischio, la norma tiene conto di tutte le modalità con cui l’evento atmosferico può arrecare danno ad una struttura:

– fulminazione diretta dell’edificio;
– fulmine in prossimità dell’edificio;
– fulmine che colpisce servizi entranti nell’edificio (cavi, tubazioni, ecc.);
– fulmini in prossimità dei servizi entranti nell’edificio.

Quando l’esito della valutazione fornisce valori di rischio superiori ai limiti indicati dalla norma stessa si rendono necessarie specifiche misure di protezione che posso comprendere:

– l’adozione di dispositivi limitatori degli effetti delle sovratensioni (SPD o scaricatori)
– l’esecuzione di collegamenti ed interconnessioni aggiuntive tra varie infrastrutture metalliche ed impiantistiche presenti nell’edificio;
– installazione, nei casi più gravi, di un impianto parafulmine, costituito da elementi di captazione posti sulla copertura, collegamenti o discese verticali ed elementi di – – – dispersione nel terreno.

Al di là degli aspetti tecnici vediamo quali risvolti ci sono per l’attività dell’amministratore:

CASO 1: Condominio con personale subordinato (portineria): Trattandosi di luogo di lavoro la valutazione del rischio dovuto al fulmine è un obbligo legislativo previsto dall’articolo 84 del D.Lgs. 81/08 (“Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche”).
Deve in particolare essere valutato il rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) e, se necessario, adottare ne necessarie misure di protezione.

CASO 2: Condominio senza personale subordinato: In questo caso non trova applicazione il D.Lgs. 81/08 ma le cose sostanzialmente non cambiano in quanto la Norma CEI 64-8 (la norma quadro sulla sicurezza degli impianti elettrici) prescrive comunque che gli impianti elettrici siano dotati di misure di protezione contro le sovratensioni, dimensionabili solo dopo aver valutato il rischio di fulminazione, con il metodo previsto dalla Norma CEI EN 62305. Anche senza un esplicito obbligo giuridico l’amministratore dovrebbe comunque disporre del documento di valutazione del rischio.

ANTENNE TV: L’installazione sulla copertura di un edificio di impianti d’antenna TV può, in alcuni casi, modificare sensibilmente i parametri utilizzati per la valutazione del rischio dovuto al fulmine. In particolare l’altezza dell’edificio, da considerare nei calcoli, può aumentare notevolmente, incrementando il rischio di fulminazione della struttura.

L’antennista, prima di installare l’antenna, deve effettuare o aggiornare la valutazione del rischio di fulminazione in modo da determinare preliminarmente le modalità di una sua corretta installazione, tenendo conto che, se con l’installazione dell’antenna il rischio di fulminazione supera il limite indicato dalla norma l’intero edificio deve essere protetto (un tempo era sufficiente la sola connessione a terra del palo dell’antenna).

Quando si affidano lavori di installazione di antenne TV l’amministratore deve sempre pretendere che venga valutato il rischio di fulminazione con il nuovo impianto.

Va infine fatta un’ulteriore considerazione. Come riportato sopra, la norma consente di valutare il rischio di tipo 4 (perdite economiche).
Trattandosi, fortunatamente, dell’evento più frequente, rispetto al rischio di tipo 1 (perdita di vite umane), bisogna tener conto che:
– in concomitanza con un evento che ha determinato danni ingenti la compagnia assicurativa potrebbe richiedere copia del documento di valutazione e se da questa emergesse la necessità di misure di protezione che non sono state adottate, anche respingere una richiesta di risarcimento;
– in presenza di livelli di rischio rilevanti, sempre riferiti al danno economico, sarebbe opportuno che ciascun condomino fosse adeguatamente informato e quindi messo in condizione di valutare se adottare, per il suo appartamento, dispositivi di protezione.

A cura di:
Alberto Fabbro – Euro-s Engineering – San Mauro Torinese
alberto.fabbro@euro-s.com