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La Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008

L’impianto elettrico

L’impianto elettrico di un Condominio benché apparentemente semplice, necessita di costante attenzione essendo esteso in ogni parte dello stesso e comportando notevoli rischi in merito alla salute di chi vive nel Condominio stesso ma anche di chi ci lavora (indipendentemente che si tratti di lavoratore dipendente o di fornitore autonomo).

La documentazione richiesta per la certificazione di un impianto elettrico (qualsiasi esso sia ad esclusione di specifici ambiti che esulano dal caso in questione) è indicata sul DM 37/08 che ha sostituito la Legge 46/90.

In particolare l’art. 7 comma 1 specifica che alla conclusione dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto, l’installatore abilitato che lo ha eseguito deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.

Tuttavia sempre l’art. 7, al comma 6, recita: “Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, […], non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza […]”.

La Di.Ri.

Il Legislatore ha in pratica individuato una soluzione per tutti quei casi (frequenti) nel quale l’impianto elettrico è esistente ma manca della documentazione necessaria a certificarne la rispondenza alle norme tecniche. La Dichiarazione di Rispondenza (di seguito Di.Ri.) deve essere “resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti” per tutti gli impianti soggetti a progettazione (per l’obbligo di progetto vedere DM 37/08 art. 5 comma 2), mentre per tutti gli altri la Di.Ri. può essere redatta “da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.

La Di.Ri. è pertanto il documento che certifica la rispondenza alla normativa di un impianto elettrico esistente privo di documentazione.

  • La Di.Ri. può essere eseguita da qualsiasi tecnico abilitato (requisiti all’art. 7) al contrario della dichiarazione di conformità che invece può essere prodotta solo dal tecnico esecutore dell’impianto.
  • La Di.Ri. può essere eseguita solo per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 (per quelli eseguiti successivamente dovrà obbligatoriamente essere rilasciata la dichiarazione di conformità).

La Di.Ri. modalità operative

Il tecnico incaricato dell’esecuzione della Di.Ri. dovrà:

  • Analizzare l’eventuale documentazione parziale o non aggiornata se esistente;
  • Eseguire una serie di prove, misure, analisi dell’impianto elettrico al fine di valutarne lo stato di fatto;
  • Decidere quali parti dell’impianto possano essere conservate perché considerate adeguate alla normativa;
  • Individuare le parti dell’impianto che debbano essere sottoposte a manutenzione indicando problema e soluzione;
  • Produrre la Di.Ri per tutte le parti dell’impianto conservate per le quali il tecnico si assume personalmente la responsabilità.

Il documento dovrà essere costituito da una relazione tecnica con la descrizione dell’impianto, delle prove e misure effettuate, delle non conformità riscontrate; oltre a questa dovranno essere presenti gli schemi dei quadri elettrici e la planimetria dell’impianto.

Per tutte le porzioni di impianto che invece risultano non essere adeguate alla normativa e che dovranno essere oggetto di manutenzione sarà il tecnico incaricato dei lavori a dover rilasciare la dichiarazione di conformità per tutti i lavori eseguiti.

Dott. Ing. Daniele VISENTIN – DTS s.r.l.