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Decoro architettonico leso dalla sostituzione dei portoni della facciata

La sostituzione dei portoni del garage posto sulla facciata del condominio lede il decoro architettonico se altera l’armonia e le linee dell’edificio

Il decoro architettonico di un edificio è leso dalla sostituzione del portone anche di un solo garage, se quest’opera comporta l’alterazione delle linee e dell’armonia complessiva dell’edificio condominiale. Non rileva l’estetica dei nuovi portoni rispetto ai precedenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Modena con la sentenza n. 18/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la proprietaria di un’unità immobiliare destinata originariamente a negozio-ufficio la adibisce a garage. In ragione di questa nuova destinazione la stessa provvede a sostituire le porte di accesso con due portoni in legno di colore, tipo e consistenza analoghi al portone di accesso posto a fianco del garage e a quelli delle autorimesse del cortile. L’assemblea però delibera di procedere al ripristino del decoro architettonico del fabbricato in quanto la donna avrebbe apportato modifiche non preventivamente autorizzate e fortemente impattanti.

La condòmina non interviene alla predetta assemblea condominiale per cui chiede in giudizio l’accertamento dell’invalidità della delibera relativamente alla decisione sul ripristino del decoro architettonico.

Il condominio, convenuto in giudizio, chiede di rigettare la domanda attrice e di dichiarare lesiva del decoro architettonico l’opera di sostituzione dei precedenti portoni con quelli nuovi presenti sulla facciata principale del condominio, con la conseguente condanna alla rimessione in pristino “dei portoni in ferro e vetro caratterizzanti la fisionomia e il pregio estetico dell’edificio”.

La decisione

Per il Tribunale, il condominio è soggetto legittimato attivo a proporre l’azione necessaria per tutelare il decoro architettonico dell’edificio. La domanda dello stesso inoltre è fondata anche nel merito. I nuovi portoni in legno, secondo il giudice, alterano nel complesso l’armonia e la fisionomia del condominio, non rilevando la valutazione estetica del singolo infisso. Il decoro architettonico è un bene comune il cui mantenimento deve essere tutelato a prescindere dalla validità estetica delle modifiche apportate all’edificio condominiale.
L’alterazione del decoro architettonico è integrata da qualunque tipo di opera in grado di alterare in modo visibile e significativo la struttura e l’armonia complessiva che caratterizzano e identificano l’edificio condominiale.

I portoni sono stati installati in violazione dell’articolo 1122 c.c., per cui, in accoglimento della domanda del condominio, gli stessi devono essere rimossi con ripristino dell’infisso originario o di altro che sia uniforme dal punto di visto estetico.

Scarica la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Modena