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Condono edilizio 2026: le proposte al vaglio

Proposti quattro emendamenti alla legge di bilancio 2026, che prevedono quattro canali distinti per le regolarizzazioni edilizie, ciascuno con un proprio ambito di applicazione

Sanatoria per irregolarità minori nei condomini

La prima proposta (117.0.18) mira a risolvere l’accumulo di abusi edilizi di modesta entità, spesso presenti nelle unità immobiliari o nelle parti comuni dei condomini. Riguarda opere già ultimate entro settembre 2025, che non comportano aumenti di superficie o volume. Rientrano in questo canale interventi minori come piccoli porticati, tettoie, modifiche a logge e balconi, ristrutturazioni, restauri conservativi (anche nei centri storici) e opere di manutenzione straordinaria o non valutabili volumetricamente. L’obiettivo è di snellire le procedure edilizie, le autorizzazioni e le pratiche di compravendita immobiliare, agendo sui dettagli marginali.

Regolarizzazione conformità ai piani del 2003

La seconda proposta (117.0.19) introduce la possibilità di sanare opere realizzate senza titolo o in difformità, purché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati o adottati entro il marzo 2003. Il criterio di riferimento è lo stato della pianificazione urbanistica al 2003. Sono esclusi dalla misura gli immobili che, al momento della realizzazione, ricadevano in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali o in parchi.

Riapertura condono edilizio 2003

La terza proposta (117.0.2) ripropone il meccanismo del condono del 2003, intervenendo sull’art. 32 del D.L. 269/2003. Essa prevede la sanabilità delle tipologie di abuso elencate nell’Allegato 1 della normativa del 2003, fatte salve le esclusioni e gli immobili soggetti a vincoli assoluti. L’impianto normativo demanda a ogni Regione la definizione di modalità e condizioni di accesso entro un termine ristretto, portando a un quadro applicativo potenzialmente eterogeneo.

Regolarizzazione di strumenti urbanistici senza parere paesaggistico

La quarta ipotesi (117.0.17), di natura urbanistica, riguarda i piani generali o attuativi approvati entro il 2010 senza il parere della Soprintendenza. Il piano può essere considerato valido a tutti gli effetti se l’assenza del parere non era imputabile al Comune o ai soggetti attuatori e se il piano ha prodotto effetti concreti (opere di urbanizzazione realizzate anche solo in parte o rilascio di titoli edilizi conformi), purché non emergano pregiudizi per il paesaggio. Le Regioni dovranno stilare un elenco dei piani da regolarizzare e trasmetterlo al Ministero della Cultura, per ottenere la convalida senza ulteriori autorizzazioni.

Scarica l’estratto con i quattro emendamenti alla legge di bilancio 2026