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Il condòmino che lascia la finestra aperta durante un nubifragio deve risarcire i danni dell’appartamento sottostante

Per la Corte di Appello di Napoli l’unico responsabile dei danni causati dall’allagamento dell’abitazione sottostante è il proprietario del piano di sopra perché, durante un nubifragio, ha lasciato le finestre aperte

Nessuna condanna per il Condominio se l’appartamento del condòmino attore si è allagato. La colpa è solo del proprietario dell’appartamento del piano superiore che, a causa di una condotta imprudente, ha lasciato aperte le finestre durante un nubifragio, facendo entrare così una grande quantità di acqua piovana che ha danneggiato l’appartamento del piano di sotto. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 5/2024.

La vicenda

Un condòmino agisce contro il Condominio e il proprietario dell’appartamento posto al piano superiore per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla sua abitazione a causa di un allagamento provocato da acqua piovana.

In primo grado, il Tribunale riconosce i convenuti come corresponsabili dei danni e li condanna al risarcimento in favore dell’attore.

La decisione però viene appellata dal Condominio, il quale rileva come la CTU abbia rilevato il malfunzionamento dell’impianto di scarico, previsto per normali precipitazioni e non per un nubifragio, come verificatosi nel caso specifico.

Per il condòmino invece la fattispecie rientra nel caso fortuito ex art. 2051 c.c., e, in ogni caso, l’unico responsabile è il Condominio.

La decisione

Per la Corte di Appello però ha ragione il Condominio.

La responsabilità per l’allagamento dell’appartamento sottostante è esclusivamente del proprietario dell’appartamento posto al piano superiore di quello allagato. La CTU ha rivelato infatti che lo stesso non aveva chiuso gli infissi. Di fatto il condòmino non ha rispettato le regole della normale prudenza, che avrebbe richiesto nel caso specifico, la chiusura delle finestre, considerata la presenza di precipitazioni anomale e vento forte. I danni riportati dall’appartamento del condòmino attore potevano essere senz’altro evitati se il proprietario del piano soprastante avesse chiuso regolarmente gli infissi, impedendo così all’abbondante acqua piovana di entrare nell’appartamento.

Sua quindi la responsabilità esclusiva dei danni e dell’obbligo risarcitorio in favore del condòmino danneggiato.

Scarica la sentenza n. 5/2024 della Corte d’Appello di Napoli