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Conciliazione agevolata: i chiarimenti delle Entrate sulla tregua fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con circolare n. 9/E/2023, le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima legge di bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale.

La circolare fornisce chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire “con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi”.

Nel provvedimento sono illustrati l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso.

Nello specifico, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, informano le Entrate, “la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023”.

Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento ed è contemplata la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

Inoltre, “qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza”.

Scarica il testo della circolare n. 9/E/2023 con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata dell’Agenzia delle Entrate