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La Cassazione ricorda il ruolo del Consiglio di condominio

Si tratta di un organo con funzioni solo consultive e di controllo che non può esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili

Il consiglio di condominio ha solo funzioni consultive e di controllo, atte a garantire una tutela più efficiente degli interessi di tutti i condomini, ma non può certo esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili, approvando preventivi e lavori e ripartendone le spese. È quanto ha ricordato la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 7484/2019 respingendo il ricorso di un condominio nei confronti del proprietario di uno degli appartamenti dell’edificio.

La vicenda

Nella vicenda, il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione da parte del condomino della delibera assunta dal consiglio di condominio che aveva esaminato una serie di preventivi per il rifacimento del lastrico solare dell’edificio scegliendo il più economico, approvando i lavori, e suddividendone il pagamento tra i condomini.
Il condominio non ci stava e ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’operato del Consiglio era perfettamente legittimo e che l’assemblea, in un secondo tempo, aveva approvato a maggioranza la relativa spesa.

La decisione

Per gli Ermellini, però, la domanda del condominio va respinta.
Innanzitutto, ricordano infatti, “il comma 2 dell’art. 1130-bis c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, consente all’assemblea di nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari”. Tuttavia, la stessa norma precisa che il consiglio di condominio ha “unicamente funzioni consultive e di controllo, essendo l’organo votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei grandi complessi immobiliari dotati di molteplici strutture comuni”. Già prima della riforma del 2012, proseguono dal Palazzaccio, l’assemblea condominiale aveva il potere di “deliberare la nomina di una commissione di condomini (cui ora equivale il ‘consiglio di condominio’) con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori – ma rammentano i giudici – le decisioni di tale più ristretto consesso condominiale sono vincolanti per tutti i condomini, anche dissenzienti, solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, le cui funzioni non sono delegabili ad un gruppo di condomini”.
Per cui, concludono dalla S.C., “il consiglio di condominio, pure nella vigenza dell’art. 1130-bis c.c., non può – certo – esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili, giacché la maggioranza espressa dal più ristretto collegio è comunque cosa diversa dalla maggioranza effettiva dei partecipanti, su cui poggiano gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c. ai fini della costituzione dell’assemblea, nonché della validità e delle impugnazioni delle sue deliberazioni”.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, e, dunque, il ricorso è rigettato.

Vai all’ordinanza n.7484/2019 della Corte di Cassazione