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Assemblea condominiale: valido l’avviso inviato via mail

La convocazione all’assemblea condominiale è valida anche se effettuata con email ordinaria se la ricezione non viene contestata

La convocazione in assemblea è valida anche se effettuata con una e-mail ordinaria se le parti non contestano la mancata ricezione della comunicazione. Vero che l’articolo 66 delle disp. att. c.c. contempla solo la pec, la raccomandata, il fax e la consegna a mani, ma è altrettanto vero che la mail ordinaria non è espressamente vietata. In assenza di contestazione sulla mancata ricezione la mail ordinaria può quindi essere impiegata per convocare i condòmini. Queste le precisazioni contenute nella sentenza n. 1651 del 15 novembre 2023 della Corte di Appello di Ancona.

La vicenda

Due condomini ricorrono in giudizio per chiedere l’annullamento/nullità di due delibere condominiali. Per gli attori la delibera è nulla perchè l’amministratore ha avvisato i condòmini dell’assemblea inviando una semplice mail ordinaria.

Il tribunale rileva tuttavia che parte attrice, pur eccependo l’invalidità della delibera assembleare, non ha poi contestato la mancata ricezione della mail di convocazione, ma solo il modo in cui la stessa è stata effettuata, sottolineando tra l’altro che in altre occasioni era stata impiegata la stessa modalità di comunicazione. Di fatto quindi gli attori hanno accettato questa modalità di convocazione all’assemblea.

La decisione di primo grado viene impugnata dai due condòmini soccombenti, che insistono per la dichiarazione di nullità o invalidità delle delibere condominiali.

La decisione

In sede di appello, la Corte competente respinge le doglianze dei condòmini appellanti e sulla questione della comunicazione irregolare dell’assemblea condominiale effettuata per mezzo di una mail ordinaria ricorda che, come già appurato in primo grado, gli appellanti non hanno contestato il mancato ricevimento della mail di convocazione all’assemblea, ma solo il modo con cui la comunicazione è stata effettuata.

La Corte poi ricorda che l’art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile dispone che l’avviso di convocazione assembleare debba essere comunicato a mani, a mezzo fax, a mezzo pec o tramite raccomandata. Trattasi di un elenco tassativo, per cui ogni altra modalità di convocazione deve ritenersi inefficace. L’uso della mail tuttavia non è espressamente vietato purché la ricezione della stessa sia garantita e purché possa essere fornita la prova della avvenuta comunicazione.

Nel caso di specie, i destinatari e odierni appellanti non hanno contestato la mancata ricezione della comunicazione avvenuta con mail ordinaria, per cui la ricezione della stessa impiegata per la convocazione all’assemblea deve ritenersi pacificamente acquisita.

Scarica la sentenza n. 1651/2023 della Corte di Appello di Ancona