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Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia

Il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 e in vigore dal 3 giugno 2026, ha aggiornato in modo organico il D.M. 26 giugno 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici. Il provvedimento ha recepito le direttive europee EPBD III (2018/844/UE) e IV (2024/1275/UE), inserendosi nel quadro del D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 48/2020.

Una delle novità più rilevanti per la gestione condominiale riguarda la ridefinizione del concetto di ponte termico. Il decreto ha introdotto coefficienti di trasmittanza termica lineica per le tipologie costruttive più diffuse negli edifici plurifamiliari (aggancio balcone, davanzale, architrave, cassonetto) differenziati per zona climatica e posizione dell’isolante. Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica di trasmittanza deve ora comprendere i ponti termici, calcolata come media ponderata sulle aree di intervento.

Disciplinati in modo organico gli obblighi per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Per i condomini, gli obblighi si applicano esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti dotate di parcheggi con più di 10 posti auto: in questi casi è obbligatoria la predisposizione delle canalizzazioni per l’impianto elettrico mediante tubi corrugati. Le infrastrutture devono essere predisposte per i servizi V1G (smart charging) o V2G. Per gli edifici residenziali esistenti non oggetto di intervento non sono previsti obblighi di adeguamento.

In caso di sostituzione del generatore, scatta l’obbligo di installare dispositivi di termoregolazione per singolo vano, a condizione che il tempo di ritorno semplice dell’investimento sia inferiore a sei anni, al netto di incentivi. L’eventuale impossibilità tecnica o economica deve essere motivata nella relazione tecnica.

Introdotto anche l’obbligo di verificare l’assenza di rischio muffa e condensazione interstiziale, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture, il provvedimento ha previsto la valutazione costi-benefici dell’utilizzo di materiali ad alta riflettanza solare (cool roof), con valori minimi di 0,65 per coperture piane e 0,30 per coperture a falde, o in alternativa tecnologie di climatizzazione passiva, incluse le coperture a verde.

Il decreto ha aggiornato inoltre le metodologie di calcolo della prestazione energetica con ricadute dirette sulle classi nei nuovi APE.