L’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta un pilastro fondamentale per l’accessibilità e l’inclusione sociale. Con la Legge di Bilancio 2026, il quadro normativo relativo ai bonus edilizi ha subito una profonda trasformazione, portando il regime agevolato per l’abbattimento delle barriere a una progressiva armonizzazione con le aliquote previste per il recupero del patrimonio edilizio.
A partire dal 1° gennaio 2026, la percentuale di detrazione non è più fissa, ma oscilla in base a due variabili critiche: l’anno di sostenimento della spesa e lo status del contribuente.
Per la generalità degli interventi, si applica l’aliquota ordinaria, che per il 2026 è fissata al 36%, per poi subire un ulteriore ribasso al 30% nel 2027. Tuttavia, il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia per tutelare i piccoli proprietari e le famiglie che necessitano di rendere accessibile la propria casa.
Qualora gli interventi siano realizzati da persone fisiche che vantano un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su immobili adibiti ad abitazione principale, le aliquote diventano più vantaggiose:
- 2026: detrazione del 50%;
- 2027: detrazione del 36%.
Questo “binario preferenziale” mira a sostenere chi vive quotidianamente l’immobile, garantendo un ristoro economico maggiore per i lavori più urgenti.
Per accedere alla detrazione del 50% occorre rispettare precisi parametri definiti dall’Agenzia delle Entrate:
- all’avvio del cantiere, il contribuente deve essere già proprietario o titolare di un diritto reale di godimento;
- l’immobile deve risultare “abitazione principale” al termine dei lavori. È dunque ammesso il beneficio anche per chi acquista un immobile degradato e lo ristruttura per trasferirvi la propria residenza, purché il cambio di destinazione avvenga post-intervento.
Il bonus si estende anche a garage, cantine o aree pertinenziali, anche se gli interventi interessano esclusivamente questi spazi (si pensi all’installazione di una rampa nel cortile condominiale o in un box auto).
Nonostante i cambi di aliquota, il tetto massimo di spesa ammissibile resta di 96.000 euro per singola unità immobiliare. La detrazione risultante deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, confermando l’addio definitivo a opzioni come lo sconto in fattura o la cessione del credito per la maggior parte dei casi.
