Il decreto sicurezza n. 48/2024, convertito dalla legge n. 80/2025, interviene in materia di occupazione degli immobili. Il testo, ripubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 09.06.2025, nella versione coordinata, introduce nel codice penale il nuovo articolo 634 bis c.p e con esso il reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.”
La norma punisce severamente chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene illegalmente un immobile altrui, specialmente se destinato a domicilio. È considerato reato e punito con la reclusione da due a sette anni chi:
- occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio (o sue pertinenze);
- impedisce al proprietario o al legittimo detentore di rientrare nel proprio immobile.
- stessa pena per chi si appropria di un immobile destinato a domicilio (o sue pertinenze) tramite inganno (artifizi o raggiri).
- e per chi cede a terzi l’immobile già occupato illegalmente.
La medesima pena si applica anche a chi, fuori dalle ipotesi di concorso:
- si intromette o collabora nell’occupazione dell’immobile;
- riceve o dà denaro o altre utilità in cambio dell’occupazione illegale.
Non è punibile l’occupante che:
- collabora attivamente all’accertamento dei fatti.
- ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Generalmente, il reato è punito a querela della persona offesa, il che significa che è necessario che la vittima sporga denuncia per avviare il procedimento penale. Tuttavia, si procede d’ufficio (senza bisogno di querela) se il reato è commesso nei confronti di una persona incapace (ad esempio, per età avanzata o infermità).
La legge introduce anche l’articolo 321 bis c.p, che disciplina la reintegrazione nel possesso dell’immobile. La procedura prevede il coinvolgimento del Pubblico Ministero, del Giudice competente e degli Ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, ove ravvisino fondati motivi per ritenere l’occupazione del tutto arbitraria, possono ordinare all’occupante il rilascio immediato con contestuale reintegrazione del denunciante nel possesso dell’immobile.