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Bonus prima casa under 36: le regole delle Entrate

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte le regole per usufruire dell’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate emana le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. È la circolare n. 12/E/2021 del direttore dell’Agenzia a tracciare il perimetro della nuova agevolazione che ha il fine di favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.

Nuovo bonus anche per le pertinenze

In particolare, nel documento di prassi si chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Il bonus “Prima casa under 36” prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Non è applicabile invece ai contratti preliminari di compravendita, essendo previsto per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

I requisiti per accedere al bonus

Il bonus, ricorda l’Agenzia, è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

Il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare, inoltre, di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).

I vantaggi del bonus prima casa under 36

Sono diversi i vantaggi del bonus che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

In primis, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni sono previste anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36 non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

Bonus prima casa anche per le aste giudiziarie

Nella circolare viene chiarito anche per l’agevolazione non si applica ai contratti preliminari di compravendita, in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR.

Semaforo verde, invece, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.

Scarica il testo della circolare n. 12/E/2021 con le istruzioni per ottenere il Bonus Prima Casa Under 36 previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021)