Dal 31 ottobre 2023 tornano a decorrere i termini per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali “prima casa”, rappresentate dal pagamento in misura ridotta dell’imposta di registro e dell’Iva e dell’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie.
I termini iniziano nuovamente a decorrere dopo che, il decreto Milleproroghe n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, aveva disposto la sospensione dei termini per la fruizione o la conservazione delle agevolazioni fiscali “prima casa” dal 1° aprile 2022 fino al 30 ottobre 2023.
La sospensione ha interessato in particolare i seguenti termini:
- il termine di 18 mesi, decorrente dall’acquisto della prima casa ed entro il quale l’acquirente deve provvedere a trasferire la propria residenza;
- il termine di 1 anno entro il quale l’acquirente che ha venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni, deve procedere all’acquisto di una nuova abitazione da destinare a prima casa entro 5 anni dall’atto di acquisto;
- il termine di un anno, entro il quale, chi ha acquistato un immobile da adibire a prima casa, deve vendere l’immobile che ancora possiede e che è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”;
- il termine di un anno, che decorre dalla vendita della “prima casa” per il riacquisto di un’altra “prima casa” per beneficiare del credito di imposta.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti suddetti, il contribuente non decade automaticamente dal beneficio. Lo stesso deve però dimostrare che non ha potuto adempiere per fatti non imputabili alla sua persona, ma a causa di cause imprevedibili e inevitabili.