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Morosità pregresse: i chiarimenti dell’Agcm

In caso di voltura o subentro nelle forniture di energia elettrica e gas, gli utenti devono pagare le morosità pregresse? Sul tema è intervenuta l’Agcm facendo chiarezza una volta per tutte.

Con un intervento di moral suasion l’autorità ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori debbano pagare i corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Ciò ha portato al seguente risultato: gli operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le faq e la modulistica specificando che il consumatore “non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo”.

L’intervento dell’Agcm fa definitivamente chiarezza dunque sul fatto che non si può condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.