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Illuminazione parti comuni in condominio: l’Iva è ordinaria

L’aliquota agevolata Iva al 10% si applica alla fornitura di energia elettrica per uso domestico e non alle parti comuni. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le parti comuni di un condominio non rientrano nel concetto di “abitazione”, quindi, l’illuminazione sconta l’Iva ordinaria al 22% e non quella agevolata al 10%. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 3/2018.

Il quesito

Il chiarimento è stato sollecitato da un’associazione che chiedeva se alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini (illuminazione comune, cancello elettrico, impianto citofonico, ascensori, etc.) e non delle singole unità immobiliari potesse essere applicata l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.
In particolare, l’associazione domanda all’Agenzia se l’aliquota agevolata possa applicarsi nell’ipotesi in cui il condominio abbia natura “prevalentemente residenziale”, ossia qualora nel condominio siano presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa (uffici, studi professionali, negozi, etc.).
L’associazione ritiene che si possa applicare l’aliquota al 10% poichè “ciascuna unità immobiliare, sia essa destinata ad uso domestico sia con destinazione diversa, è dotata di autonomo contatore” e quindi è possibile ricavare quando il consumo di energia è destinata ad usi diversi. Inoltre, applicando l’Iva ordinaria all’intero condominio si “determinerebbe un evidente pregiudizio agli interessi economici dei singoli condòmini aventi diritto alla ridotta aliquota Iva”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle entrate è di avviso contrario. Ciò in quanto, l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% è destinato alla fornitura di “energia elettrica per uso domestico”, ossia quello realizzato “nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a
carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”.
Per cui, concludono le Entrate, come previsto dalla legge e interpretato dalle diverse circolari in materia, “la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini, non soddisfa il requisito dell’uso domestico, in quanto è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione”. Da qui, la necessità di applicare l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura.

Vai ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate