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Convocazione assemblea di condominio: può bastare la mail

Per la convocazione dell’assemblea di condominio non è necessaria la pec se l’invio dell’avviso è stato richiesto dal condomino in modo informale

Può bastare la mail per la convocazione dell’assemblea condominiale se a chiedere di essere convocato informalmente è lo stesso condomino. È quanto si ricava dalla sentenza n 4/2019 della Corte d’Appello di Brescia, chiamata a dirimere una controversia tra un condomino e il proprio condominio.

La vicenda processuale

Nella vicenda, il Tribunale di Brescia accertava la soccombenza virtuale di un condomino e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio. L’uomo impugnava il provvedimento sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto formalmente dichiarare in dispositivo la cessazione della materia del contendere. Inoltre, censurava, sebbene fosse pacifico che la delibera condominiale impugnata era stata sostituita con altra corretta (con ciò determinando appunto la cessazione della materia del contendere), il giudice avrebbe dovuto ritenere fondati i motivi di impugnazione proposti, posto che la convocazione dell’assemblea era stata effettuata via mail e non già “a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all’amministratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso”.
Il condominio, dal canto suo, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Convocazione assemblea: può bastare la mail

Per la Corte d’appello, la censura del condomino è infondata e l’appello va rigettato.
Costituisce “semplice errore materiale l’aver dimenticato di riportare in dispositivo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere” premette innanzitutto il collegio.
Quanto alle modalità di convocazione, osserva, quindi, che “se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso” è anche vero che quando è lo stesso condomino, come nel caso in esame, a richiedere “la comunicazione avverso un mezzo ‘informale’ quale l’e-mail”, l’invio della stessa deve ritenersi nel rispetto delle forme richieste.

Vai alla sentenza n.4/2019 della II sezione Civile della Corte d’Appello di Brescia