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Amministratore di condominio non aggiornato a rischio revoca

Per il tribunale di Verona, la mancata partecipazione dell’amministratore ai corsi di aggiornamento annuali obbligatori può condurre alla revoca giudiziale del mandato

Se l’amministratore di condominio non partecipa ai corsi di aggiornamento annuali obbligatori, tale condotta può essere valutata come irregolarità tale da condurre alla revoca del mandato. Ma non certo alla nullità della delibera assembleare di nomina. Così ha deciso il tribunale di Verona, con la recente sentenza del 13 novembre 2018, esprimendosi su una controversia condominiale.

La vicenda

Nella vicenda, in particolare, alcuni condomini impugnavano la delibera con cui l’assemblea aveva nuovamente nominato amministratore di condominio, la società uscente, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità o disposto l’annullamento, giacché la società convenuta non aveva comprovato che i due soci amministratori avessero, nei due anni precedenti, svolto l’attività obbligatoria di aggiornamento professionale.
Il condominio si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva – sulla base del rilievo che, vertendosi in ipotesi di revoca dell’amministratore condominiale, la legittimazione spettava a quest’ultimo – nonché la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di revoca dalla carica di amministratore della predetta società, posto che la stessa aveva già rassegnato le dimissioni dall’incarico e con successiva delibera era stato nominato altro soggetto giuridico.

La decisione

Per il tribunale scaligero, le doglianze attoree riguardo al fatto che la mancata frequentazione da parte dell’amministratore del corso di aggiornamento annuale sia causa di nullità della delibera che lo ha nominato, evidentemente con riguardo al suo oggetto, per contrasto con l’art. 71 bis, lett. g) disp. att. c.c., non è condivisibile.
L’art. 1129, comma 12, c.c., rammenta infatti il giudice, “elenca una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità giustificanti la revoca dell’amministratore condominiale che consistono in condotte omissive del medesimo, successive o contestuali alla sua nomina. Il comma 14 cita poi una ipotesi di nullità della nomina dell’amministratore consistente nella mancata specificazione, al momento di essa o del suo rinnovo, dell’entità del compenso richiesto”.
Per cui da tale previsione, è il ragionamento del tribunale, “può evincersi che, quando il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell’amministratore l’omissione di alcuni adempimenti connessi all’assunzione dell’incarico di amministratore condominiale, lo ha affermato espressamente e quindi che ulteriori ipotesi di nullità, quale conseguenza dell’inadempimento di altri doveri, non possono essere ricavate in via interpretativa”.
Tuttavia, tali inadempimenti, ammette infine il giudice, “specie se protratti nel tempo, possono integrare le gravi irregolarità che giustificano la revoca dalla carica oltre che essere fonte di responsabilità per l’amministratore inadempiente”.

Vai alla sentenza del 13 novembre 2018 del Tribunale di Verona