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IUC: Imposta Unica Comunale

La legge di stabilità 2014 dedica quasi 100 commi (639-737) alla Iuc e alle altre imposte comunali: Tasi e Tari L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:

1) il possesso di immobili 2) l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC si compone di tre imposte:

l’IMU, dovuta dal possessore di immobili , escluse le abitazioni principali;

La TASI riferita ai servizi indivisibili , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

La TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente 10,6 per mille. Il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC con un regolamento (art. 52 dlgsv 446/97) , concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

IMU-TASI unificate nella Legge di Stabilità 2015: verso la conferma

Accorpare IMU e TASI in una sola imposta con aliquote e procedure unificate: le proposte del governo Renzi per la Legge di Stabilità 2015.

IMU e TASI verranno unificate a partire dal 2015 in una nuova imposta unica, dunque con stesse aliquote e procedure unificate, per effetto della Legge di Stabilità 2015. L’obiettivo dichiarato dal governo Renzi, come rivelato dallo stesso premier, è quello di sostituire TASI e IMU con una nuova tassa unica: In sostanza si vuole porre definitivamente fine al caos generato in questi anni dal calcolo di TARI, TASI e IMU.

Di fatto cosa cambia rispetto all’attuale IUC? Nata anch’essa per accorpare TARI, TASI e IMU, la IUC di fatto ha lasciato inalterate le tre imposte, che attualmente si pagano separatamente, con aliquote e scadenze differenti. La nuova tassa unicaTASI+IMU, invece, unificherà realmente le due imposte, introducendo un’unica aliquota e un’unica procedura di calcolo e pagamento. Dal 2015 dunque gli adempimenti dovrebbero essere semplificati ma si assisterà al ritorno dell’imposta sugli immobili anche per le prime case, seppur con un’aliquota ridotta rispetto alle altre proprietà immobiliari. Ai Comuni verrà lasciata la possibilità di fare ricorso ad un’unica tassa locale, di cui sarà responsabile il sindaco.

Da sottolineare che per il momento si tratta solo di una idea, non c’è ancora un progetto concreto. Tra i nodi da sciogliere ci sono quelli di capire come la nuova imposta unica potrà:

-accomunare TASI, TARI e IMU mantenendo le varie differenze tra prima e seconda casa e tra tipologia di immobili;

«secca, chiara per pagare tutti i servizi».
– essere applicata agli inquilini di case in affitto;
– rimanere una tassa tutta federale;
– inglobare anche la TARI che, più che una tassa, è

una tariffa che si paga per il servizio sui rifiuti i cui aspetti sostanziali sono stati fissati dalla normativa europea ne fissa i contorni.

A cura del Dott. Alberto Ribaldone Dottore Commercialista in Torino